Consiglio Direttivo
Waider Volta - Presidente
Francesca Montemaggiori - Vice Presidente
Sandro Stabellini - Tesoriere
Statuto dell'Associazione "SOLIDAID – socialcare Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" in breve anche "SOLIDAID ONLUS"
ART. 1 - Denominazione, Sede e Durata
È costituita, ai sensi dell'art. 36 ss. del Codice civile, un'associazione denominata "SOLIDAID – socialcare Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", in breve anche "SOLIDAID ONLUS". L'Associazione è disciplinata dal presente statuto nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali.
L'Associazione ha la sede legale in Roma ma può istituire sedi secondarie, sezioni ed uffici di rappresentanza ovunque, in Italia ed all'estero. Il trasferimento della sede legale non costituisce modifica dello statuto. La durata dell'Associazione, salvo quanto stabilito nell'art. 13, è a tempo indeterminato.
ART. 2 - Scopo e finalità dell'Associazione
L'Associazione non ha fini di lucro e persegue finalità umanitarie di solidarietà, nel settore dell'assistenza sociale e sanitaria. In particolare, sono scopi istituzionali dell'Associazione:
promuovere, attraverso interventi sia in Italia che all'estero, la cultura del volontariato, della solidarietà, della cooperazione;
intervenire con iniziative di solidarietà nelle zone del mondo colpite da forti disagi sociali quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle che soffrono per l'assenza di cure mediche e di istruzione, per malattie, per malnutrizione, per fame, per carenza di acqua, per guerre o che sono vittime di calamità naturali.
L'Associazione non tutela interessi economici di categoria e può aderire ad altre associazioni o enti a carattere analogo quando ciò torni utile al conseguimento dello scopo istituzionale. All'Associazione è fatto di divieto di svolgere attività diverse da quelle necessarie per il perseguimento delle finalità di solidarietà sociale, ad eccezione delle attività direttamente connesse con queste ultime.
L'attuazione delle finalità è quindi perseguita, ad esempio, attraverso le seguenti attività materiali:
attivazione di interventi di "psicologia dell'emergenza" per i soggetti in condizione di necessità;
promozione di interventi di "clown therapy" per accelerare i processi di guarigione nei minori ospedalizzati o lungo-degenti, sostenere minori che hanno subito traumi da malattie e guerre e/o supportare minori che vivono in condizioni fisiche, morali e psicologiche stressanti;
promozione di interventi anche in quegli ambiti dove malattie quali AIDS, malaria e TBC o la malnutrizione si fanno portatrici di un alto tasso di handicap o mortalità;
promozione di attività di educazione sanitaria al fine di aumentare la sensibilità e la conoscenza delle malattie che affliggono la popolazione sì da stimolare anche la nascita e crescita di una cultura della prevenzione nella popolazione e nell'opinione pubblica;
raccolta e quindi distribuzione di medicinali e materiale sanitario e/o utili alle zone d'intervento;
promozione di interventi atti a favorire la crescita personale e l'autonomia economica di persone e gruppi;
favorire la formazione di educatori infantili al fine di migliorare la qualità della vita e le attività negli orfanotrofi e in ambienti educativi, preparandoli al trattamento di bambini che presentano handicap fisici, psichici e comportamentali;
favorire e supportare l'installazione di pozzi per l'acqua nelle zone, villaggi, agglomerati umani soggetti a carenza idrica;
favorire e supportare la costruzione di scuole ed ambienti per gli orfani e i minori fortemente disagiati;
promozione di ogni altra iniziativa idonea, in relazione allo scopo sociale.
ART. 3 - Patrimonio
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono alla stessa a qualsiasi titolo (elargizioni, donazioni, eredità, legati, contributi, quote e simili) da parte di persone fisiche ovvero di enti pubblici e privati.
Le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sul loro impiego, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.
I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.
Il Presidente attua le deliberazioni di accettazione e compie i relativi atti giuridici.
Il patrimonio, nella sua totalità o in riferimento ad alcuni fondi o riserve, non può in nessun caso essere distribuito tra i soci, anche in modo indiretto, a meno che la destinazione sia imposta per legge.
ART. 4 - Quote
L'importo della quota associativa annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea.
Il versamento della quota non crea diritti di partecipazione economica o patrimoniale e, segnatamente, non crea diritti di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte. La quota versata non è soggetta a rivalutazione.
ART. 5 - Entrate
Per la realizzazione delle proprie finalità l'Associazione dispone delle seguenti entrate:
versamenti effettuati dai fondatori e versamenti ulteriori effettuati dagli stessi fondatori e dagli associati subentrati successivamente;
redditi derivanti dalla gestione del patrimonio;
introiti eventuali realizzati nello svolgimento dell'attività;
contributi corrisposti da enti o amministrazioni pubbliche e private;
ricavato di sottoscrizioni e raccolta fondi, da impiegare per il conseguimento dei fini statutari.
Eventuali utili o avanzi risultanti dalla gestione non possono in ogni caso essere distribuiti, neanche in modo indiretto, ma devono essere reimpiegati per il perseguimento delle finalità istituzionali.
ART. 6 - Soci
Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, che condividano gli scopi istituzionali della stessa.
Sono soci:
1 - i soci fondatori;
2 - i soci ordinari;
3 - i soci onorari;
1) Sono soci fondatori coloro che hanno costituito l'Associazione, sottoscrivendone l'atto costitutivo.
2) Sono soci ordinari coloro che, condividendo gli scopi dell'Associazione, richiedono l'iscrizione alla stessa e versano la relativa quota.
3) Sono soci onorari coloro che per prestigio, competenza o meriti verranno riconosciuti tali all'unanimità dal Consiglio Direttivo. Tale carica ha esclusivo carattere onorifico. Tutti i soci, ad esclusione di quelli onorari, sono obbligati al versamento della quota associativa annuale nella misura stabilita, di anno in anno, dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea.
I soci potranno fruire dei servizi predisposti di volta in volta dall'Associazione, partecipando alle iniziative organizzate e ricevendo altresì tutte le informazioni relative all'attività sociale. I soci potranno inoltre partecipare attivamente con la loro attività professionale od extra professionale al conseguimento degli scopi sociali oppure appoggiare concretamente l'operato dell'Associazione con sostegni economici. Essi potranno infine attuare una partecipazione attiva alla vita ed alle iniziative dell'Associazione in termini di collaborazione, di sostegno e di proposta.
È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo ed ai diritti che ne derivano.
Tutti coloro che intendono far parte dell'Associazione devono redigere una domanda su apposito modulo, redatto dall'Associazione stessa. Sulla domanda di ammissione decide il Consiglio Direttivo, contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea. All'atto della presentazione della domanda di ammissione ciascun nuovo socio ha diritto a prendere visione della copia integrale del presente Statuto e dell'eventuale Regolamento dell'Associazione. In qualsiasi momento, il numero di soci "persone giuridiche" non può superare il terzo del numero complessivo dei soci.
ART. 7 - Perdita della qualità di socio La qualità di socio viene meno per recesso unilaterale, morte, morosità nel pagamento della quota ed espulsione per indegnità.
Quest'ultima deve essere accertata e dichiarata con voto unanime dal Consiglio Direttivo, salvo l'obbligo di ratifica dell'Assemblea nella prima convocazione.E' considerato moroso il socio in ritardo di oltre 90 giorni con il versamento della quota associativa annuale.I soci recedenti, dimissionari, esclusi o che comunque cessino di appartenere all'Associazione non possono in alcun caso chiedere la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
ART. 8 - Organi
Sono organi dell'Associazione:
l'Assemblea
il Consiglio Direttivo
il Presidente
ART. 9 - Assemblea
L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è formata da tutti i soci fondatori, ordinari ed onorari in regola con il versamento della quota associativa, se dovuto.
L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto annuale (entro il 30 aprile) presso la sede sociale o in un luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei soci. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. La convocazione dell'Assemblea può avvenire anche per richiesta di almeno il 10% dei soci.
La convocazione deve essere effettuata utilizzando idonee forme di pubblicità, assicurando che tutti gli associati siano a conoscenza dell'adunanza almeno otto giorni prima di quello stabilito per la riunione.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. In mancanza di entrambi, l'Assemblea è presieduta dal più anziano dei soci fondatori presenti nel Consiglio Direttivo.
L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, se sono presenti almeno la metà dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto al voto.
Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio con atto di delega scritta. Hanno diritto di voto in assemblea i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Ciascun socio, ad eccezione dei soci onorari, ha diritto ad un solo voto e non può avere più di due deleghe. L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Per le riunioni in cui sia all'ordine del giorno la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto occorre la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
All'inizio di ogni riunione, l'Assemblea nomina un segretario. Le deliberazioni assembleari devono essere riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente. Il verbale può essere consultato da tutti i soci.
L'Assemblea:
provvede alla nomina del Consiglio Direttivo;
stabilisce le linee generali per la realizzazione degli scopi istituzionali;
delibera sulle modifiche dello statuto;
approva i regolamenti interni per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione e ratifica l'entità annuale della quota associativa;
approva il rendiconto annuale;
delibera in ordine alla ratifica delle proposte di espulsione formulate dal Consiglio Direttivo;
delibera lo scioglimento dell'Associazione.
ART. 10 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre ad un numero massimo di cinque membri, scelti tra i soci fondatori ed i soci ordinari.
I consiglieri durano in carica per tre anni e possono essere rieletti per una o più volte.
Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri. Il Consiglio è convocato con avviso contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del Presidente, almeno cinque giorni prima della data di convocazione.
Le deliberazioni del Consiglio sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere riassunte in un verbale sottoscritto dal Presidente.
Per le attività che il Consiglio giudica di straordinaria amministrazione è necessaria la presenza di tutti i consiglieri e le relative deliberazioni devono essere assunte all'unanimità.
Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo di un consigliere, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto, in ordine di votazioni, alla carica di consigliere. Il nuovo consigliere eletto dura in carica per lo stesso residuo periodo degli altri consiglieri.
Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio si considera decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione.
Il Consiglio Direttivo è investito di ogni più ampio potere di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare, compete al Consiglio Direttivo:
la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi sanciti dall'Assemblea;
la nomina al suo interno del Presidente, del Vicepresidente e del Tesoriere, tenuto a riscuotere le quote annuali, a provvedere al pagamento dei creditori e a curare la tenuta dei libri contabili;
la predisposizione del rendiconto annuale;
l'emanazione del Regolamento dell'Associazione;
la determinazione dell'importo della quota associativa annuale, salvo ratifica dell'Assemblea;
la deliberazione in merito alle domande di ammissione dei soci;
il conferimento della qualifica di socio onorario.
Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti in nome e per conto dell'Associazione. Il Consiglio può inoltre creare particolari commissioni, composte da soci e/o da soggetti prescelti per le loro particolari qualità professionali o morali, finalizzate allo studio di specifiche tematiche di carattere scientifico ovvero all'implementazione di determinati progetti.
ART. 11 - Presidente
Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni e può essere rieletto per una o più volte.
Al Presidente, che rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, spettano le seguenti funzioni:
convocare il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci;
curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
verificare il rispetto dello statuto e del regolamento;
presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e curare l'ordinato svolgimento dei lavori;
assolvere nel complesso al ruolo guida insito nella carica.
Il Presidente può esercitare, solo in caso di urgenza, i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione successivamente convocata.
In caso d'impedimento o di assenza del Presidente, i poteri sono esercitati dal Vicepresidente.
ART. 12 - Rendiconto annuale
Gli esercizi dell'Associazione iniziano il 1° gennaio e si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto annuale.
Entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo deve essere convocato per la predisposizione del rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
Il rendiconto deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la relativa approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla lettura.
ART. 13 - Scioglimento
L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione deve nominare i liquidatori, determinandone i poteri anche per quanto riguarda la destinazione dei fondi eventualmente residuati.
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favore di almeno tre quarti dei soci.
In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione deve essere comunque devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/96.
ART. 14 - Clausola Compromissoria
Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Bologna.
La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 (venti) giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Bologna.
L'arbitrato avrà in ogni caso sede a Bologna ed il Collegio arbitrale giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.
ART. 15 - Norme generali
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.